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LA RUBRICA LEGALE. PARLIAMO DI RICORSI PER MULTE DA AUTOVELOX

autovelox_fissoMACERATA. 21 MAR. L’Avvocato Paola Crucè ci parla di ricorsi per multe elevate per eccesso di velocità rilevata con autovelox.

Eventuali quesiti o domande potranno essere inviate alla redazione di Marche Notizie “[email protected]” che provvederà a passarle allo Studio Legale per un eventuale risposta.

In ordine ai vizi degli autovelox o meglio delle apparecchiature elettroniche “omologate” ed utilizzate per rilevare il superamento dei limiti di velocità (si veda l’art. 142 C.d.S.) la Suprema Corte di legittimità  ha da tempo precisato che:

a) gli eventuali vizi che riguardano i controlli previsti dal sistema nazionale di taratura (istituito dalla L. n. 273 del 1991) riguardano alla materia ed metrologica, che nulla hanno a che vedere con la misurazione elettronica della velocità.

Le eventuali contestazioni sono di competenza di autorità amministrative diverse (si vedano Cass. 23978/07; 29333/08; 9846/2010).

b) per ottenere l’annullamento del verbale, l’utente della strada dovrà accuratamente dimostrare il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/05; 287/05). Diveramente ha valore ed efficacia di piena prova l’accertamento del superamento dei limiti di velocità compiuto con l’autovelox.

c) il “rilevamento dell’eccesso di velocità” è riservata agli agenti preposti al servizio di polizia stradale. E’ assai recente una decisione della Suprema Corte (si veda Cass. ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785) che ha annullato un verbale poichè l’intera gestione” degli apparecchi era stata affidata ad una ditta.

 

Infatti, sempre secondo la Corte di Cassazione, l’intervento di operatori privati deve essere limitato all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, e deve avere un ruolo marginale e subordinato a quello dei vigili urbani.

Ciò in quanto la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) è riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.). Quindi, qualora dal verbale di accertamento non emerga che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, sia  avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, l’utente potrà adire il Giudice di Pace per l’eventuale opposizione della multa.