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Edilizia: proroga delle norme a sostegno dell’edilizia marchigiana

Due anni di tempo in più per il Piano Casa delle Marche. La Legge Regionale 19/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2022 le norme straordinarie a sostegno dell’edilizia. Uno slittamento studiato con largo anticipo, dato che il Piano casa sarebbe scaduto a fine 2020.

Piano Casa Marche e cambio di destinazione d’uso

La nuova norma consente il cambio di destinazione d’uso degli edifici non residenziali ubicati in zone residenziali, che risultino inutilizzati dal 1° gennaio 2018.

Prima di questa modifica, era consentito il cambio d’uso degli immobili inutilizzati dal 2007. La nuova norma estende quindi il suo raggio d’azione e renderà possibile il riutilizzo di un gran numero di immobili che altrimenti sarebbero rimasti in condizione di degrado e abbandono.
Piano Casa Marche, regolarizzazione e doppia conformità
La legge appena pubblicata prevede che l’articolo 36, sull’accertamento di conformità, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) si applichi agli interventi previsti dal Piano Casa, ma realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso.

Questo significa che i lavori realizzati senza autorizzazione potranno ottenere i dovuti permessi a condizione che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli interventi sia al momento della presentazione delle domande di regolarizzazione.
Piano Casa Marche, delocalizzazione post sisma
Gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici, i cui proprietari non siano imprenditori agricoli professionali, potranno essere delocalizzati nel caso in cui la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull’area di sedime non sia tecnicamente possibile. Questa eventualità ricorre nel caso in cui l’area di sedime originaria si trovi in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti.

La delocalizzazione potrà avvenire in nell’ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee “E”.

La norma consente anche la delocalizzazione degli edifici danneggiati situati nelle aree individuate dall’ordinanza del Commissario straordinario n. 85 del 24 gennaio 2020, attuativa del DL 189/2016 (Decreto Sisma Centro Italia), caratterizzate da instabilità, anche se non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all’ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.