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Rientri dall’ estero: ecco le disposizioni

Per i rientri dall’ estero, ecco tutte le disposizioni, con validità fino al 30 maggio 2021

Si possono consultare online le disposizioni per i rientri dall’ estero in Italia in vigore fino al 30 maggio 2021.

Per prima cosa c’è una regola comune: le persone che hanno transitato o soggiornato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, sono obbligate a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente e compilare il modulo https://app.euplf.eu/#/form – il formato stampabile sul sito del ministero QUI.

Ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 – valida fino al 30 maggio 2021

Disposizioni specifiche sono state disposte per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka – Approfondimenti per i paesi soggetti a misure speciali

Ministero della Salute – Ordinanza 14 maggio 2021 – Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. Gazzetta Ufficiale (21A03043) (GU Serie Generale n.115 del 15-05-2021)

Elenco A

Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: NESSUNA LIMITAZIONE

Elenco C

Per gli ingressi dai Paesi C, è rimosso l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

  • Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare la certificazione verde Covid19 da cui risulti di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo.
  • In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 10 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).
  • Nelle more dell’approvazione delle norme attuative del certificato verde, è accettata l’attestazione di tampone negativo. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso. – Approfondimento utile.

Elenco D

Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti, Thailandia.

  • Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento. Compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).
  • Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.
  • Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso. Maggiori informazioni QUI.

Elenco E

Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compresi il Brasile, l’India, il Bangladesh e lo Sri Lanka per i quali vigono regole speciali indicate sopra).

  • L’ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia.
  • Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento. Compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.
  • Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso.). Per maggiori informazioni clicca QUI

Contatti

È attivo il numero 339 2904537 per rispondere esclusivamente alle richieste di informazioni sui rientri dall’ estero con orario 8.30-12.30 dal lunedì al sabato.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti

I Voli Test Covid: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/ordinanza_voli_covid-tested.pdf

Sul sito https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ è disponibile un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.

Ulteriori informazioni QUI